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Ordinanza — n. 21345/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding sentencing and recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21345/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a sentence reduction by the Court of Appeal, arguing it violated the prohibition of increasing the penalty (reformatio in peius) and questioned the recidiva assessment. The court rejected these claims, finding the arguments manifestly unfounded, the recidiva issue already settled, and the original sentencing motivation sufficient and congruous.

Regesto Legislator

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Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, the contested issue is no longer under review, or the motivation is evident and sufficient.

Parole chiave

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inadmissible appeal reformatio in peius recidiva assessment sentencing motivation court costs fine recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
282269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod.
art. 597 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
282269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello
Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv.
Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C.
Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, Retrosi
Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre
Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
276932 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
pure Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO SALVATORE nato a AIROLA il 04/10/1968 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Salvatore Ruggiero ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che - per quel che qui rileva -, quale Giudice del rinvio, in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha rideterminato la pena irrogata all'imputato (per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali di cui al capo A.); premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse dell'imputato il giorno 21 febbraio 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza del giorno 28 febbraio 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr.

Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01); il che esime dal dilungarsi per osservare che essa ha inteso contestare l'inammissibilità del ricorso riproponendo le medesime allegazioni in esso contenute; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato: - in quanto «non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore» (Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 - 01); - la contestazione della recidiva non è più sub iudice, essendo divenuta definitiva la statuizione di colpevolezza dell'imputato per i reati di cui al capo A., per l'appunto anche con riguardo alla recidiva reiterata pluriaggravata ritenuta all'esito del giudizio di merito; - non ricorre con evidenza il vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale (prima della riduzione per il rito abbreviato) ha determinato la pena base per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale in otto mesi di reclusione - misura inferiore al medio edittale- e, oltre al prescritto aumento di essa per la recidiva - ha compiuto un aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. per il delitto di lesioni personali di due mesi di reclusione, dunque contenuto, il che - tenuto conto pure di quanto esposto dallo stesso Giudice del rinvio a proposito della maggiore pericolosità palesata dal ricorrente con i fatti in discorso - impone di ritenere congrua la motivazione (Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01;

Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01; cfr. pure Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle