Italian Supreme Court dismisses appeal against preventive surveillance measure due to inadmissible defect of motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal by Bruno Potenza inadmissible because it relied on a defect of motivation, which is not permitted in this specific procedural context. Potenza challenged the rejection of his request to revoke or modify his special public security surveillance measure, arguing the lower court failed to provide sufficient reasoning. The court ruled that such a defect does not justify reopening the case, leading to the dismissal of the appeal and an order for Potenza to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 11 d. Igs. N. 159 del 2011: An appeal against a decision rejecting a request to modify preventive measures is inadmissible if based solely on a defect of motivation, as this defect is not recognized in the relevant procedural stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POTENZA BRUNO (CUI 035TPXP) nato a NAPOLI il 22/03/1962 avverso l'ordinanza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Bruno Potenza ricorre avverso il provvedimento con il quale la Corte di appello di Napoli ne ha rigettato la richiesta (presentata nella pendenza del gravame) di revoca o modifica in melius della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a lui applicata (art. 11 d. Igs. N. 159 del 2011); ritenuto che l'unico motivo di ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso ha denunciato il vizio di motivazione, non consentito nel procedimento in discorso (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Novello, Rv. 279435 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il