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Ordinanza — n. 21343/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments failing to challenge the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21343/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Vincenzo Esposito's appeal against the reduced sentence for fraudulent bankruptcy inadmissible. The appellant offered generic criticisms of the evidence without substantively challenging the lower court's reasoning or citing specific legal errors. Consequently, the court upheld the conviction and imposed costs and a fine on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 238-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide a concrete critique of the lower court's reasoning or demonstrate a distortion of the evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments fraudulent bankruptcy mitius sentencing costs and fine ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario indennità del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
pen.) e conforme alla giurisprudenza di questa Corte in relazione ad entrambi i reati in imputazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 238-bis c.p.p.
art. 238-bis cod. proc. pen
art. 238-bis cod. proc. pen.) e conforme alla giurisprudenza di questa Corte in relazione ad entrambi i reati in imputazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art.
art. 616 cod. proc. pen
pen.) e conforme alla giurisprudenza di questa Corte in relazione ad entrambi i reati in imputazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
268360 - 01), muovendo nel resto censure del tutto generiche, inidonee a costituire una effettiva critica alla motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO VINCENZO nato a MADDALONI il 21/03/1955 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Vincenzo Esposito ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius la pena, confermandone la condanna per bancarotta impropria da operazioni dolose nonché per bancarotta fraudolenta documentale; considerato che i due motivi di ricorso (rispettivamente inerenti alle predette imputazioni), che possono essere trattati congiuntamente, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno perorato un'alternativa lettura del compendio probatorio senza dedurne il travisamento (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), muovendo nel resto censure del tutto generiche, inidonee a costituire una effettiva critica alla motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che ha disatteso il gravame sulla scorta di un'argomentazione congrua (richiamando gli elementi probatori su cui ha fondato la decisione, ivi comprese le sentenze irrevocabili: cfr. art. 238-bis cod. proc. pen.) e conforme alla giurisprudenza di questa Corte in relazione ad entrambi i reati in imputazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas -delle ammende. Così deciso i