Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and procedural violations regarding defense rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Fabrizi's appeal against the Second Instance Court's reduction of bankruptcy accessory penalties inadmissible. Fabrizi argued regarding the classification of fraud and the validity of the defense's absence during the hearing, while the opposing party maintained the lower court's procedural correctness. The court rejected the appeal because the arguments lacked specificity, sought a re-evaluation of facts, and failed to address the procedural issue of the defense's adhesion to the non-attendance rule.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 611, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it contains generic assertions rather than specific legal grounds, or if it improperly requests a re-evaluation of facts and merit, and if the procedural defect regarding the defense's participation is not properly substantiated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABRIZI LUIGI nato a BOVILLE ERNICA il 22/07/1953 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Luigi Fabrizi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari, confermandone le rimanenti statuizioni e segnatamente la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse dell'imputato il giorno 26 febbraio 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza del giorno 28 febbraio 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01); e non deve provvedersi sulla richiesta di liquidazione del compenso, pervenuta in pari data, irritualmente avanzata innanzi a questa Corte dal difensore del Fabrizi (in ragione dell'ammissione di quest'ultimo al patrocinio a spese dello Stal:o); ritenuto che: - il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto «nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa» (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Dalla Tomba, Rv. 284786 - 01); - il secondo motivo, che censurato la qualificazione del fati:o come bancarotta fraudolenta distrattiva e non anche come bancarotta fraudolenta preferenziale, è del tutto privo di specificità sia nella parte in cui richiama l'imputazione elevata nei confronti dell'imputato (con cui, invero, si è contestata la bancarotta per distrazione o per dissipazione) sia allorché muove doglianze assertive alla motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il terzo motivo, che assume il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, lungi dal muovere compiute censure di legittimità contiene assunti generici (in particolare, sui precedenti dell'imputato che non avrebbero dovuto essere considerati) e sollecita - sempre con asserti apodittici - un diverso apprezzamento di merito (segnatamente della condotta processuale del Fabrizi), non consentito in questa sede;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 1.86 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme