Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific critique of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Rosalba De Santis's appeal inadmissible because it relied solely on generic grounds without specific arguments. The appellant claimed the lower court's reasoning was apparent without addressing the lack of new evidence, but failed to engage with the actual ratio decidendi regarding the absence of proof for confiscation revocation. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the fine fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 28 d. Igs. 159/2011; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal must contain specific grounds critiquing the lower court's reasoning; generic assertions of apparent reasoning without engagement with the actual decisional basis render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS ROSALBA nato a BATTIPAGLIA il 15/03/1961 avverso l'ordinanza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Rosalba De Santis ricorre avverso il provvedimento con il quale la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione della confisca dalla stessa avanzata (art. 28 d. Igs. 159/2011); ritenuto che l'unico motivo di ricorso è del tutto generico, e dunque inidoneo a muovere compiute critiche al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) poiché ha addotto in maniera apodittica che la motivazione di esso sarebbe apparente, senza confrontarsi in alcun modo con la sua ratio decidendi (fondata sull'insussistenza di prove nuove a sostegno della chiesta revocazione) bensì deducendo la mancanza dell'accertamento, da parte del Giudice della prevenzione, di circostanze che avrebbero determinato un esito opposto del giudizio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso