Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal grounds and factual error in lower court ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that excluded aggravating circumstances while confirming a conviction for theft in a dwelling and reduced the sentence. The court found the arguments lacked legal merit and failed to demonstrate a violation of law or factual error, citing established precedents on sentencing and evidence evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds do not demonstrate a violation of law or a factual error, and the lower court's reasoning is congruous and compliant with legal principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERGIO DOMENICO nato a TRINITAPOLI il 07/09/1987 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Domenico Sergio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della prima decisione, escluse le contestate aggravanti, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il delitto di furto, confermandone la condanna per il delitto di furto in abitazione, rideterminando in mitius la pena; considerato che: - il primo motivo di ricorso, relativo all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il residuo reato, lungi da contenere compiute censure di legittimità, ha perorato un diverso apprezzamento del compendio probatorio senza dedurne il travisamento (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - il secondo, il terzo e il quarto motivo (rispettivamente, relativi alla misura della riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche, al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità e alla determinazione della pena base), parimenti sono versati in fatto, non occorrendo dilungarsi per osservare che in relazione all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. invocata dalla difesa e alla commisurazione della pena la Corte di merito ha argomentato in maniera congrua e conforme al diritto (richiamando l'ammontare per nulla esiguo del pregiudizio patrimoniale cagionato, nonché la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, tento conto del suo precedente per analogo delitto) e perciò qui non sindacabile (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass delle ammende. Così dec