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Ordinanza — n. 21338/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21338/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21338/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVAGROSSA TOMAS nato a SORESINA il 17/11/1982 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Tomas Favagrossa ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il real:o di cui all'art. 495 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato poiché la Corte di merito, in maniera logica e conforme al diritto, ha negato la particolare tenuità del fatto, apprezzandone la gravità in ragione delle concrete modalità di esso, profilo che in questa sede non può essere censurato neppure per il tramite dell'alternativa ricostruzione che la difesa - richiamando la versione offerta dall'imputato - ha perorato (cfr.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21338/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato poiché la Corte di merito, in maniera logica e conforme al diritto, ha negato la particolare tenuità del fatto, apprezzandone la gravità in ragione delle concrete modalità di esso, profilo che in questa sede non può essere censurato neppure per il tramite dell'alternativa ricostruzione che la difesa - richiamando la versione offerta dall'imputato - ha perorato (cfr.

Parole chiave

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attenuazione della pena sussidio di ammortamento riduzione dell'assegno per grandi invalidi assenza di caso di rigore allegazioni insufficientemente motivate infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
Rilevato che Tomas Favagrossa ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il real:o di cui all'art. 495 cod.
art. 131-bis cod. pen
pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
271269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVAGROSSA TOMAS nato a SORESINA il 17/11/1982 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Tomas Favagrossa ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il real:o di cui all'art. 495 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato poiché la Corte di merito, in maniera logica e conforme al diritto, ha negato la particolare tenuità del fatto, apprezzandone la gravità in ragione delle concrete modalità di esso, profilo che in questa sede non può essere censurato neppure per il tramite dell'alternativa ricostruzione che la difesa - richiamando la versione offerta dall'imputato - ha perorato (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e non si confronta compiutamente con la motivazione, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto non solo del difetto di dati positivamente valorizzabili ma ha attribuito rilievo ai numerosi precedenti riportati dal ricorrente, così indicando l'elemento, rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen,. che ha considerato preponderante nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos