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Sentenza — n. 21337/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21337/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21337/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 20 marzo 2023 la Corte di appello di Napoli - per quel che qui rileva - ha confermato la condanna di Giovanni Ottaviano e Gaetano Conte per il delitto aggravato di furto di energia elettrica. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse degli imputati, con separati atti, con i quali è stato articolato il medesimo ordine censure per il tramite di due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). In particolare, sono stati dedotti; - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità degli imputati e al mancato proscioglimento di essi per difetto della condizione di procedibilità (primo motivo); - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, per il solo Ottaviano, della sospensione condizionale della pena (secondo motivo).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 21337/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse degli imputati, con separati atti, con i quali è stato articolato il medesimo ordine censure per il tramite di due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). In particolare, sono stati dedotti; - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità degli imputati e al mancato proscioglimento di essi per difetto della condizione di procedibilità (primo motivo); - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, per il solo Ottaviano, della sospensione condizionale della pena (secondo motivo).

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici approvvigionamento energetico energia eolica aggravamento della servitù sottrazione di energia censura formulata in modo carente
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: OTTAVIANO GIOVANNI nato a NAPOLI il 19/09/1960 CONTE GAETANO nato a CASAVATORE il 09/01/1967 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANN[ FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 20 marzo 2023 la Corte di appello di Napoli - per quel che qui rileva - ha confermato la condanna di Giovanni Ottaviano e Gaetano Conte per il delitto aggravato di furto di energia elettrica.

2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse degli imputati, con separati atti, con i quali è stato articolato il medesimo ordine censure per il tramite di due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). In particolare, sono stati dedotti; - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità degli imputati e al mancato proscioglimento di essi per difetto della condizione di procedibilità (primo motivo); - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, per il solo Ottaviano, della sospensione condizionale della pena (secondo motivo).

3. Nell'interesse degli imputati è stata depositata memoria: di essa, tuttavia, non deve tenersi conto poiché presentata il 19 febbraio 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza del giorno 28 febbraio 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01).

4. Il primo motivo è fondato, nei termini di seguito esposti. Invero: - è mutato il regime di procedibilità per il reato di cui al capo A è mutato in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto, a mente dell'art. 624, comma 3, cod. pen. (nel testo oggi vigente), il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis»; - nel caso in esame non può dirsi contestata alcuna delle aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. che determina la procedibilità d'ufficio, poiché il capo di imputazione riporta soltanto il detto n. 7 dell'articolo appena citata e la descrizione del fatto non fa riferimento a nessuna delle ipotesi da esso contemplate, limitandosi a indicare solo l'oggetto materiale del reato (l'energia elettrica) e la persona offesa (ENEL); inoltre, la sentenza di primo grado non ha in alcun modo esplicitato quale tra le dette ipotesi ha ritenuto; ragion per cui, la sentenza di secondo grado, resa all'esito dell'appello interposto dagli imputati, erroneamente ha affermato che nella specie sia stata contestata e ritenuta la commissione del fatto su cosa destinata a pubblico servizio da cui consegue la procedibilità d'ufficio per il reato; - nella specie, non può dirsi rituale la querela sporta dai tecnici verificatori dell'ENEL S.p.A. (Pietro Carluccio e Carmine Fiorenza), che non risultano legittimati a sporgerla per l'ente.

Ne deriva che - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita, rimanendo assorbite le ulteriori censure.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di pr