Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal criticism of the second-instance penalty calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Pascarella's appeal against the second-instance conviction for theft inadmissible. Pascarella argued for a violation of criminal law regarding penalty calculation and an unacknowledged continuation, but the court found these grounds generic and insufficiently tied to the specific case facts. Consequently, the appeal was rejected, and Pascarella was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must contain specific legal criticisms of the lower court's decision; generic complaints or unsubstantiated claims regarding penalty calculation without concrete reference to the case facts render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCARELLA GIUSEPPE nato a POZZUOLI il 10/06/1972 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giuseppe Pascarella ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per furto c:on strappo; ritenuto che considerato che l'unico motivo di ricorso - che assume la violazione della legge penale con riguardo al calcolo della pena-, lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, contiene assedi del tutto generici non compiutamente riferibili al caso di specie (dolendosi pure di un aumento per continuazione che nella specie non è stato disposto: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost,, sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il