Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal grounds and procedural irregularities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Pierpaolo Ciceri's appeal against the Bologna Court of Appeal's judgment inadmissible. The appellant argued for a reclassification of the offense and a suspended sentence, but the court found the legal arguments manifestly unfounded regarding documentary bankruptcy and the factual allegations inappropriate for this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.: An appeal is inadmissible if its legal grounds are manifestly unfounded or if it contains factual allegations not permitted in this stage, and if it fails to articulate specific legal criticisms against the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICERI PIERPAOLO nato a MILANO il 31/01/1971 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Pierpaolo Ciceri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia resa dal G.u.p. di Reggio Emilia, ha riqualificato come bancarotta documentale semplice il fatto ascritto all'imputato e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è: - manifestamente infondato in quanto, «in tema di bancarotta semplice documentale, l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie» (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01); - e contiene allegazioni di fatto, non consentite in questa sede (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, nel resto, l'impugnazione in maniera del tutto irrituale in questa sede di legittimità ha chiesto, in via subordinata, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna, senza articolare alcuna censura al riguardo nei confronti della decisione impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così