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Ordinanza — n. 21333/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for insult as motive argument lacks procedural grounds and fails to address offense severity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21333/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Stefano Campi inadmissible regarding his conviction for insult under Article 497-ter of the Penal Code. Campi argued that the lower court failed to apply the non-punishment clause of Article 131-bis due to insufficiently low offense severity, but the Court found this motive procedurally flawed. Consequently, the appeal was rejected because the territorial court had already addressed the gravity of the offense, and Campi was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a conviction for insult based on the non-punishment clause is inadmissible if the lower court has explicitly considered the severity of the offense, as the appellant must also allege distortion of evidence or procedural vices.

Parole chiave

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insult conviction non-punishment clause procedural inadmissibility offense severity court costs award punibilità circostanza attenuante contravvenzione bagatellare

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
268360 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Art. 497-ter cod. pen.
Rilevato che Stefano Campi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Ravenna lo aveva condannato per il delitto di cui all'art. 497 -ter cod.
art. 497 -ter cod. pen
Rilevato che Stefano Campi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Ravenna lo aveva condannato per il delitto di cui all'art. 497 -ter cod. pen.,.
art. 131-bis cod. pen
ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 462138 del 28/06/2016, Musa
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPI STEFANO nato a RIMINI il 26/08/1956 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; (/

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Stefano Campi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Ravenna lo aveva condannato per il delitto di cui all'art. 497 -ter cod. pen.,. ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.- è inammissibile per la dirimente considerazione che la Corte territoriale ha esposto le ragioni per cui non ha ritenuto tenue l'offesa (tra l'altro, osservando come oggetto materiale del reato fossero più res), profilo non ritualmente censurato dalla prospettazione in fatto perorata da ricorso, che non ha neppure addotto il travisamento della prova (Sez. 2, n. 462138 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis