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Ordinanza — n. 21330/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded grounds and failure to address lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21330/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Jan Georgel Istrate inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal erred in dismissing the prescription defense and failed to fully address the facts regarding attempted theft versus consummated theft. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the lower court correctly applied the law and did not require exhaustive motivation for the sentencing details.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and the appellant fails to confront the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded failure to confront court costs criminal procedure furto di minore entità imputazione di furto pena accessoria

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
276288 - 01), essendo senz'altro congruo quanto esposto dalla Corte di merito allorché ha dato conto dell'offensività del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod.
Art. 4 legge n. 110 del 1975
Rilevato che Jan Georgel Istrate ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 4 legge n.
Art. 624 cod. pen.
110 del 1975, perché estinto per prescrizione, ha escluso la recidiva, e rideterminato in mitius la pena per il reato di cui al 'art. 624 cod.
Art. 131-bis cod. peri.
274016 - 01) - e ha perorato la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. peri. nel presupposto della riqualificazione di esso come furto tentato, senza censurare compiutamente l'iter della sentenza impugnata senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr.
art. 624 cod. pen
110 del 1975, perché estinto per prescrizione, ha escluso la recidiva, e rideterminato in mitius la pena per il reato di cui al 'art. 624 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
276288 - 01), essendo senz'altro congruo quanto esposto dalla Corte di merito allorché ha dato conto dell'offensività del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018
Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019
262575 - 01); - il secondo motivo è manifestamente infondato, considerato che la pena detentiva è stata irrogata nella misura minima e quella pecuniaria è inferiore al medio edittale, non occorrendo dunque una specifica e dettagliata motivazione (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISTRATE JAN GEORGEL nato il 22/02/1972 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI: FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Jan Georgel Istrate ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, perché estinto per prescrizione, ha escluso la recidiva, e rideterminato in mitius la pena per il reato di cui al 'art. 624 cod. pen. in relazione al quale ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato; ritenuto che: - il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato - che ha esposto le ragioni in forza delle quali ha affermato che l'imputato ha conseguito, sia pure per breve tempo, l'esclusiva signoria di fatto sul bene, correttamente negando rilievo, al fine di escludere la consumazione del furto, il successivo intervento casuale di un estraneo (cfr.

Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01) - e ha perorato la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. peri. nel presupposto della riqualificazione di esso come furto tentato, senza censurare compiutamente l'iter della sentenza impugnata senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); - il secondo motivo è manifestamente infondato, considerato che la pena detentiva è stata irrogata nella misura minima e quella pecuniaria è inferiore al medio edittale, non occorrendo dunque una specifica e dettagliata motivazione (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01), essendo senz'altro congruo quanto esposto dalla Corte di merito allorché ha dato conto dell'offensività del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.