Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21329/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for aggravated theft as manifestly unfounded regarding sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21329/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Vittorio Carangelo inadmissible, ruling the lower court's sentencing reasoning was sufficient and logical. Carangelo argued for a lighter penalty and recognition of generic mitigating circumstances, but the court found the appellate judgment adequately addressed the severity of the damage and the defendant's extensive criminal history. Consequently, the appeal was rejected, and Carangelo was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal manifestly lacking foundation regarding the congruity of the lower court's reasoning on sentencing discretion and the assessment of aggravating or mitigating circumstances is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal aggravated theft sentencing discretion manifestly unfounded court costs penal code procedural law caso grave

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
271269 - 01), il che esime dal dilungarsi in ordine alla genericità del ricorso, segnatamente nella parte in cui ha contestato in maniera assertiva il valore dei beni oggetto materiale del reato,: ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
271269 - 01), il che esime dal dilungarsi in ordine alla genericità del ricorso, segnatamente nella parte in cui ha contestato in maniera assertiva il valore dei beni oggetto materiale del reato,: ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARANGELO VITTORIO nato a TAURISANO il 21/01/1964 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; p.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Vittorio Carangelo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per furto aggravato considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il difetto di motivazione in ordine alla rideterminazione in mitius della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha esposto in maniera congrua e logica le ragioni a sostegno del rigetto in parte qua dell'appello alla gravità del danno prodotto dal reato (alla luce della quantità di beni sottratti e della violenza sulle cose impiegata) e alla capacità a delinquere dell'imputato (tratta dai suoi numerosissimi precedenti, compresi quelli specifici), così indicando gli elementi (rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen.) che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), il che esime dal dilungarsi in ordine alla genericità del ricorso, segnatamente nella parte in cui ha contestato in maniera assertiva il valore dei beni oggetto materiale del reato,: ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così