Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification or sentencing. The court rejected abstract complaints regarding the crime definition and penalty application. The appeal was declared inadmissible under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Roberto Tortora inadmissible without formalities. The appellant argued for an erroneous legal qualification of the facts under Article 387-bis of the Penal Code and the illegality of the imposed sentence. The court ruled that the appeal failed to demonstrate a manifest error in law or sentencing, as the complaints were merely abstract evocations rather than specific challenges grounded in the judgment's text.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 387-bis cod. pen.; Art. 50 cod. pen.: Appeals against sentencing decisions are only admissible for manifest errors in legal qualification or sentencing; abstract complaints or general allegations of injustice without specific reference to the judgment's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Tortora Roberto, nato a Cosenza il 22/11/1983 avverso la sentenza del 08/02/2024 del Tribunale di Cosenza letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge, non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto previsto dall'art. 387-bis cod. pen. 385 e la illegalità della pena.
La disposizione di cui all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo (avendo la novella del 2017 soltanto nz) codificato gli approdi giurisprudenziali sul tema), ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619): evenienza che, in relazione alle concrete modalità descritte in imputazione, non appare ictu ()cui/ ravvisabile e denunciata in termini generici evocando l'art. 50 cod. pen.
Né è deducibile la dedotta illegalità della pena, che nella prospettazione difensiva consegue alla ingiustizia della condanna, tenuto conto che la pena applicata rientra nei limiti previsti dalla fattispecie incriminatrice. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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