Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21321/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding evidence review and 131-bis provision in escape case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21321/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged the lower court's assessment of evidence regarding an escape from home detention and the application of Article 131-bis of the Penal Code. The court ruled that evaluating the weight of evidence and the specific circumstances of the escape fall exclusively within the appellate court's jurisdiction, while the rejection of the 131-bis claim was based on the judge's logical assessment of the defendant's dangerousness.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; The Court of Cassazione cannot re-evaluate the weight of evidence or substitute its own judgment on the specific circumstances of an escape from home detention, as such assessments are reserved for the court of first instance and appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal home detention escape Article 131-bis evidence assessment Cassazione jurisdiction aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEJAOUI MOHAMED nato il 20/10/1986 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Messina, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;

Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della pericolosità conseguente ai precedenti anche specifici, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannail4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensor