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Ordinanza — n. 21320/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding evidence assessment and 131-bis leniency in escape cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21320/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings on the nature of the crime and the applicability of leniency under Article 131-bis. The Court ruled that evaluating evidence and judicial discretion regarding the crime's gravity and the defendant's prior record fall exclusively within the appellate court's competence.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals concerning the appreciation of evidence and the assessment of objective leniency under Article 131-bis of the Penal Code are inadmissible as they involve matters of exclusive competence for the court of appeal.

Parole chiave

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appeal inadmissibility evidence appreciation Article 131-bis escape from detention judicial discretion aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione indennità di dislocazione e di espatrio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURRO' SALVATORE nato a MESSINA il 12/10/1983 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Messina, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;

Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della pericolosità conseguente ai precedenti anche specifici, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannal ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estenso