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Ordinanza — n. 21319/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to adequate appellate court reasoning on maliciousness and language knowledge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21319/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Elasmar Marawan inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellate court had adequately reasoned that the malicious nature of the home eviction was established and the appellant's lack of Italian language knowledge was insufficient to negate this. Consequently, the court rejected the generic and hypothetical arguments regarding subjective intent as unsupported by the record.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the appellate court provides adequate motivation regarding the malicious character of the act and the appellant's subjective intent, rendering further review unnecessary.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility adequate appellate motivation subjective intent maliciousness language knowledge defense procedural costs and fine difficoltà linguistiche spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELASMAR MARAWAN CUI 04X0MU7 nato il 16/10/1998 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Firenze ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del carattere doloso dell'allontanamento dall'abitazione, essendo stata adeguatamente esclusa la sua scarsa conoscenza della lingua italiana; ritenuto che la deduzione concernente l'elemento soggettivo è generica e ipotetica, atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione su tale punto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr id