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Ordinanza — n. 21317/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of effective comparison with lower court's reasoned evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21317/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued against the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances, but the court found the appeal's sole ground to be generic and unsupported. Consequently, the court ruled that the lack of an effective comparison with the adequately reasoned lower court's evaluation rendered the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is generic and fails to provide an effective comparison with the lower court's adequately and logically reasoned evaluation, thereby confirming the infirmity of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds effective comparison mitigating circumstances Article 616 c.p.p. procedural costs Cassazione ordinanza evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALTERI DOMENICO nato a MESSINA il 11/11/1964 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rimarcando la gravità del fatto per la totale mancanza di giustificazioni dell'evasione; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consiglier estensore Il Presidente