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Ordinanza — n. 21316/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on escape from home detention, citing exclusive appellate court authority over evidence assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21316/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had already assessed the evidence regarding the escape from home detention and the specific intent behind it, which the Supreme Court deemed within the exclusive competence of the appellate court. Consequently, the Supreme Court found no grounds to re-evaluate the factual findings or the application of Article 131-bis of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The Court of Cassazione lacks jurisdiction to re-evaluate the assessment of evidence or the appreciation of facts and intent when the Court of Appeal has provided adequate reasoning, reserving such review exclusively to the appellate court.

Parole chiave

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home detention escape Article 131-bis Penal Code Court of Appeal competence evidence assessment review inadmissible appeal criminal procedure costs specific intent evaluation aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AURIA GIOVANNI nato a ROMA il 29/01/1979 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Roma, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione dell'intensità del dolo, durata dell'allontanamento, pericolosità conseguente ai precedenti anche specifici, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna no ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consiciliere estensore Il President