Cassation court dismisses appeal as penalty not increased and rape with aggravating circumstances applies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the penalty imposed by the Court of Appeal did not exceed the original sentence. The appellant argued for a penalty reduction, but the court found the appellate court correctly identified the most serious crime and balanced mitigating circumstances without violating the prohibition of reformatio in pejus. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The prohibition of reformatio in pejus does not apply when the final penalty is not higher than the one under appeal, even if the conviction is based on a more serious crime than initially charged.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARDELLA ARNALDO nato a SAN SEVERO 11 10/12/1985 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente sulla rideterminazione della pena è manifestamente infondato rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha proceduto alla individuazione del reato più grave seguendo pedissequamente quanto disposto dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento sui criteri da adottare, con conseguente applicazione del bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con il reato di rapina pluriaggravata, individuato dalla stessa Corte di cassazione come il reato più grave, senza alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus, essendo la pena finale stata determinata in misura non superiore a quella oggetto di impugnazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consi e e estensore Il Presidente