Criminal appeal dismissed for lack of admissibility due to adequate factual reasoning and minor offense exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellate court had sufficiently motivated its finding of intentional abandonment of the residence by explicitly rejecting the defense's claim of factual error. Furthermore, the court ruled that the argument regarding Article 131-bis of the Penal Code was inadmissible because the lower court correctly excluded the objective triviality of the act based on the specific danger posed by prior convictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; The appeal is inadmissible when the court of first instance provides adequate reasoning on the intentional nature of the abandonment and excludes the objective triviality of the act based on specific prior convictions, rendering the facts immune from re-evaluation on appeal.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADO GERARDO nato a SANT'AGATA DE GOTI il 12/07/1992 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del carattere doloso dell'allontanamento dall'abitazione, essendo stata adeguatamente esclusa la tesi difensiva dell'errore di fatto; Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della pericolosità conseguente ai precedenti anche specifici, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente