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Ordinanza — n. 21306/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic, upholding lower court's evasion conviction and ordering costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21306/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to absolute genericity regarding the lower court's reasoning. The appellant argued against the conviction for evasion, but the Court of Appeal of Naples had already provided a coherent and sufficient motivation based on the trial record. Consequently, the court upheld the original judgment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it lacks specific motivation and merely repeats the lower court's reasoning without adding new arguments or challenging the factual assessment.

Parole chiave

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inadmissible appeal genericity of grounds evasion conviction procedural costs sufficient motivation aiuto all'evasione di detenuti sanzioni pecuniarie sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOGGIA MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 20/10/1970 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione ascritto all'imputato sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Con li re estensore Il Presi