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Ordinanza — n. 21305/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic due to lower court's adequate reasoning on resistance to public official elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21305/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued against the lower court's conviction for resistance to a public official, but the court found the appeal lacked specific grounds. The decision rests on the lower court's sufficient reasoning regarding the elements of the crime and the factual basis for the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it is absolutely generic and fails to provide specific grounds distinct from the lower court's adequate reasoning on the facts and law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal resistance to public official Article 616 c.p.p. procedural dismissal pericolo di fuga allontanamento malgrado rischio di persecuzione guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO ANTONIO nato a NAPOLI il 05/11/1987 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie in merito al pericolo generato dalla fuga intentata per sottrarsi al controllo di polizia; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Cons estensore Il President