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Ordinanza — n. 21304/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded and generic grounds under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21304/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's qualification of facts and rejection of mitigating circumstances, but the court found these arguments manifestly unfounded and generic. Consequently, the court upheld the appellate judgment's factual assessment and denied the relief sought by the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or generic, requiring the appellate court to have already correctly evaluated the facts and provided specific reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded generic grounds Code of Criminal Procedure procedural costs factual qualification mitigating circumstances sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6087 del 24/09/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAMBELLI MARIO nato a NAPOLI il 29/12/1977 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato perché ripropone una tesi in merito alla qualificazione del fatto che è stata correttamente valutata e respinta dalla Corte di appello, in ossequio ai criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, Rubbo, Rv. 280573) con motivazione puntuale, aderente alla ricostruzione delle modalità di acquisizione del possesso del denaro, e della sua sottrazione da parte dell'imputato quale gestore delegato dal pubblico concessionario;

Ritenuto che il secondo motivo è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente