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Ordinanza — n. 21303/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed the petition, violating procedural reform. The court declared the appeal inadmissible and ordered the defendant to pay court costs and fines. The court ruled that personal filing is no longer permitted under the amended criminal procedure code. The decision establishes that appeals must be filed by lawyers, not personally by defendants. Keywords include: criminal appeal; inadmissibility; personal filing; procedural reform; court costs; Cassa delle ammende; criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21303/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the criminal appeal filed by Ali Las against the Court of Appeal of Turin inadmissible without formalities. The defendant attempted to file the petition personally, arguing for direct access to the Supreme Court, but the court found this violated recent legislative changes. The decision was based on the amended Criminal Procedure Code which now prohibits personal filing of appeals, requiring representation by a lawyer instead.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if filed personally by the accused, as the law now requires legal representation for such submissions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition procedural reform impact court costs award Cassa delle ammende legal representation requirement Supreme Court jurisdiction alibi

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art.
Art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
- come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
art. 613 cod. proc. pen
L'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI LAS CUI 053ZDST nato il 10/10/1991 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avvis Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso presentato personalmente da Ali Las contro la sentenza della Corte di Appello di Torino emessa in data 12/10/2023 è inammissibile. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente