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Ordinanza — n. 21300/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal issues regarding sentencing agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21300/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant waived specific grounds for appeal during the sentencing agreement process. The appellant argued a lack of reasoning regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court held that the power of disposition granted by Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure precludes reviewing waived issues in the cassation phase. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The power of disposition granted to the parties under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure regarding sentencing agreements has preclusive effects on the entire procedural development, including the cassation trial, rendering appeals based on waived grounds inadmissible.

Parole chiave

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sentencing agreement waiver of appeal preclusive effect cassation inadmissibility procedural disposition prova insufficiente dell'aggravamento clinico inesigibile malgrado lesioni salute indicazioni sulla salute

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
6293/2023 con cui la Corte di appello di Torino, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 599 bis cod. proc. pen
6293/2023 con cui la Corte di appello di Torino, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente per il reato di cui all'art.
art. 385 cod.pen
pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod.pen., con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile.
art. 129 c.p
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MGHILI HAYAT nato il 16/09/1990 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avjs6 alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di El Mghili Hayat contro la sentenza n. 6293/2023 con cui la Corte di appello di Torino, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod.pen., con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile. Nel dedurre, peraltro in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Cons