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Ordinanza — n. 21299/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for absolute generality; lower court's reasoning deemed sufficient and coherent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21299/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible due to absolute generality regarding the lower court's reasoning. The appellant argued against the conviction for tax evasion, but the Court of Appeal of Turin had already provided a coherent and sufficient evaluation of the elements constituting the crime based on the trial record. Consequently, the Court ruled that the lower court's decision was not flawed and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is affected by absolute generality, meaning it fails to specifically address the reasoning of the lower court which has already provided a coherent and sufficient motivation based on the evidence.

Parole chiave

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absolute generality inadmissible appeal tax evasion procedural costs sufficient motivation verosimiglianza dei motivi d'asilo evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRE DANIELE nato a TORINO il 01/08/1984 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione ascritto all'imputato sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presi ente