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Ordinanza — n. 21298/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity, upholding lower court's rejection of necessity defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21298/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific motivation regarding the defense of necessity. The appellant argued for a necessity defense, but the Court of Appeal of Reggio Calabria properly rejected it citing an absence of proof for danger to personal safety. Consequently, the Court upheld the first-instance judgment and ordered the appellant to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to address the specific reasoning of the lower court, which must be respected when it adequately refutes the defense of necessity based on lack of evidentiary support.

Parole chiave

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genericity of appeal defense of necessity lack of proof procedural inadmissibility procedural costs Corte di Cassazione Art. 616 c.p.p. pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 595 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMADEO RINALDO nato a REGGIO CALABRIA il 28/06/1971 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dalla ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Reggio Calabria, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, con congrua motivazione ha escluso la fondatezza della tesi difensiva dello stato di necessità in assenza di elementi di prova di una situazione di pericolo per la propria o altrui incolumità; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado che aveva escluso la sussistenza di elementi di valutazione favorevoli per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ila ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigli re estensore Il Presid