Italian Court dismisses appeal as appellate court's factual findings on evidence are unreviewable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's assessment of evidence regarding the crime of resisting a public official and the denial of a generic mitigating circumstance. The court ruled that the appellate court's evaluation of facts and evidence is exclusive to that tribunal and cannot be re-examined, rendering the appeal procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The Court of Cassazione cannot review the factual findings or assessment of evidence made by the Court of Appeal, as these fall within the exclusive jurisdiction of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAPPIA COSMO nato a OPPIDO MAMERTINA il 17/04/1987 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato di resistenza a pubblico ufficiale, considerata la stretta correlazione della reazione violenta con il compimento del sequestro della merce da parte degli agenti; ritenuto che la Corte di merito ha congruamente motivato anche in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento della massima riduzione prevista per riconosciute circostanze attenuanti generiche rimarcando la gravità del fatto; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso, anche con riferimento alla dedotta nullità per un mero errore materiale puntualmente rettificato (sulla data di nascita dell'imputato); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannano ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17