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Ordinanza — n. 21296/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity; appeal court's reasoning on mitigating circumstances deemed sufficient and binding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21296/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the sole ground raised by the applicant. The applicant argued against the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances, but the court found the appellate judgment sufficiently motivated regarding the crime's gravity, prior record, and the irrelevance of physical invalidity. Consequently, the court ruled that the lack of effective confrontation with the trial judge's adequately reasoned evaluations renders the appeal inadmissible under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and the lower court's decision is based on logically and adequately motivated evaluations that are not subject to review.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissibility of appeal mitigating circumstances binding evaluation procedural dismissal motivi di cassazione revisione delle prestazioni d'invalidità inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMITO MICHELE nato a TORINO il 28/09/1981 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rimarcando la gravità del fatto, i precedenti penali e l'assoluta irrilevanza della sua invalidità fisica; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden