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Ordinanza — n. 21295/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic complaints lack specific factual and legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21295/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Valentino Fabio inadmissible due to the lack of specific factual and legal grounds. The appellant's complaints were deemed totally generic, consisting merely of assertions without engaging with the appellate court's detailed reasoning on the merits of the resistance charge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grievances are totally generic, limited to mere assertions, and fail to measure against the appellate court's reasoned findings or to provide specific requests supported by legal and factual data.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances resistance charge procedural dismissal lack of specific arguments bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTINO FABIO nato a TORINO il 28/07/1994 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 986/24 VALENTINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il