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Ordinanza — n. 21292/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding sentencing balance and recidivism criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21292/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specificity in the arguments concerning the balance between generic mitigating circumstances and recidivism. The appellant failed to provide a precise comparison with the specific criteria adopted by the lower court judges in their sentencing decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 372 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging the balance between mitigating circumstances and recidivism is inadmissible if it lacks specificity by failing to compare the arguments with the precise criteria adopted by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity sentencing balance generic mitigating circumstances recidivism criteria attenuazione della pena riesame dell'entità pena cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 372 cod. pen.
954/24 Hudorovic OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui art. 372 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 372 cod. pen
954/24 Hudorovic OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui art. 372 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH ANGELO nato a MILANO il 29/09/1996 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 954/24 Hudorovic OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui art. 372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo al giudizio di bilanciamento fra le attenuanti generiche e la ritenuta recidiva - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 8);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05