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Ordinanza — n. 21291/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed the cassation petition, violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21291/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Nara Yousef inadmissible without formalities. The defendant attempted to submit the petition personally, but the law no longer permits this action for the accused. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and imposed a fine of 3,000 euros on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; The personal submission of a cassation appeal by the accused is no longer permitted, rendering such filings inadmissible.

Parole chiave

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personal appeal submission cassation inadmissibility criminal procedure code personal appearance ban court order dismissal falsa testimonianza verdetto di colpevolezza perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen. (as modified by Art. 1, comma 55, Law n. 103 of 2017)
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
art. 613 cod. proc. pen
L'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARA YOUSEF nato a TORINO il 06/07/2004 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso presentato personalmente da Hara Yousef contro la sentenza della Corte di Appello di Torino emessa in data 28/09/2023 è inammissibile. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente