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Ordinanza — n. 21289/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to merit issues and lack of special profit motive.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21289/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued against a conviction for drug trafficking, but the court found the lower court's reasoning on fact-finding and evidence evaluation inappropriate for a review of legality. The court determined that the exclusion of the mitigating circumstance of special low profit was based on a concrete assessment of the drug type and quantity, which the appellate court adequately justified.

Regesto Legislator

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Art. 337 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals for review of legality cannot challenge the factual reconstruction or evaluation of evidence, as these remain the exclusive competence of the trial judge; a decision excluding a mitigating circumstance is valid if the lower court provides a congruous and logically coherent motivation based on the case specifics.

Parole chiave

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review of legality drug trafficking mitigating circumstance special low profit factual reconstruction evidence evaluation inadmissible appeal traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 337 c.p.
Art. 616 c.p.p.
droga pesante) con motivazione congrua logicamente e coerente alle risultanze in atti; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
Art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90
art. 337 c.p
art. 616 c.p
droga pesante) con motivazione congrua logicamente e coerente alle risultanze in atti; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE NAUROU CUI 05336ZP nato il 01/05/1986 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo al reato di cui all'art. 337 c.p. introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Torino ha fornito adeguata motivazione, in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado; ritenuto, quanto alla circostanza attenuante del profitto di speciale tenuità, che la sua esclusione è correlata all'accertata detenzione di ulteriori quantitativi destinati allo spaccio; quindi si tratta di una decisione che non ha affatto escluso in assoluto la compatibilità della circostanza attenuante invocata dal ricorrente nell'ipotesi di reato prevista dall'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90, ma ne ha valutato l'insussistenza in concreto, ritenendo non ricorrente il presupposto di fatto dell'aver agito per conseguire un lucro di speciale tenuità, valorizzando la tipologia delle sostanze stupefacenti (cd. droga pesante) con motivazione congrua logicamente e coerente alle risultanze in atti; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigl ere estensore Il Pres