Italian Court dismisses appeal claiming eviction notice was unusable due to procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, ruling that the alleged partial unavailability of the eviction notice was manifestly unfounded. The court found the lower court's factual reconstruction supported by multiple independent evidence sources, such as Pitti, Fusco, and Favro, sufficient to establish the danger requiring the suspension of the eviction. Consequently, the appeals were rejected because the defendants failed to prove the decisive nature of the alleged evidence defect, leading to a conviction for procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the alleged defect in the eviction notice is manifestly unfounded because the lower court's finding of fact is supported by diverse and independent probative sources, rendering the alleged evidence non-decisive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIROLDO LUIGI nato a GATTINARA il 01/10/1986 MANGIONE STEFANO nato a TORINO il 04/03/1978 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che il motivo dedotto in merito all'inutilizzabilità parziale del verbale di sfratto appare manifestamente infondato atteso che la ricostruzione dei fatti appare fondata anche su altre e diverse risultanze probatorie (cfr. testi Pitti, Fusco, Favro), non essendo stata dimostrata la decisività di tale elemento di prova per la parte di essa addotta come inutilizzabile, tenuto conto della non consentita lettura alternativa delle predette diverse fonti di prova in sede di legittimità sollecitata dalla difesa, avendo la Corte di merito valorizzato le predette diverse fonti di prova per l'accertamento della situazione di pericolo indotta dalla presenza degli imputati, per impedire l'esecuzione dello sfratto da parte dell'ufficiale giudiziario; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre e te