Criminal appeal dismissed for generic grounds; appellate court properly relied on first-instance reasoning regarding double jeopardy and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to apply Article 131-bis of the Penal Code and imposed insufficient sanctions. The court rejected these claims as generic, noting that the appellate court adequately referenced and adopted the first-instance court's detailed reasoning on the duration and reasons for the removal, which sufficed for a double jeopardy finding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: When an appeal challenges a decision based on generic grounds without new arguments, the court may validly rely on the first-instance court's reasoning if it adequately addresses the core issues of responsibility and sentencing.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARINO FABIO nato a LAMEZIA TERME il 10/03/1993 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo riferito alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è generico avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata dell'allontanamento nella sentenza di primo grado che sono state richiamate e fatte proprie dalla sentenza di appello; va ricordato che in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione che rinvia a quella di primo grado, quando le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi; ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul trattamento sanzionatorio in ragione del disposto minimo edittale e del riconoscimento delle attenuanti generiche; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente