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Ordinanza — n. 21286/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as arguments sought factual re-evaluation prohibited in review proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21286/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted testimonial evidence and failed to consider generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, ruling that the appellant's arguments merely requested a different factual assessment, which is strictly prohibited in proceedings of legality.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals in proceedings of legality are inadmissible when they seek a re-evaluation of facts or a different interpretation of evidence, as the court's role is limited to verifying the legality of the judgment's reasoning.

Parole chiave

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proceedings of legality inadmissibility of appeal factual re-evaluation testimonial evidence mitigating circumstances crimine di aggressione azione civile attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARNO FRANCESCO nato a COSENZA 11 19/01/1977 avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che i primi due motivi afferenti alla valutazione delle prove testimoniali sono inammissibili atteso che i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, senza fare emergere alcuna illogicità nelle argomentazioni della motivazione della sentenza impugnata (tali non sono gli apprezzamenti sui comportamenti in concreto tenuti dalla persona offesa dopo l'aggressione subita ad opera del ricorrente); ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul trattamento sanzionatorio per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendo stata confermata la gravità dei fatti; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consi ere estensore Il Pre