Cassation court dismisses appeal for generic lack of necessity and non-punishment arguments without specific factual confrontation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for theft, arguing the state of necessity and non-punishment provisions were ignored. The court rejected these claims as generic repetitions of arguments already dismissed at the appellate level without specific factual confrontation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals must specifically confront the factual and legal evaluations of the lower court; generic reiterations of previously rejected arguments without new specificities render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA DIEGO nato a COSENZA il 19/01/1996 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 861/24 Spina OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ali' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo dì ricorso - attinenti all'omessa valutazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. -, oltre che formulate in termini generici, sono meramente ripropositive dì censure svolte nell'atto dì appello, né sì confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità laddove ha rappresentato che "lo stato di necessità consiste nel pericolo di un nocumento caratterizzato da profili di immanenza, indilazionabilità e cogenza, del tutto assenti nella specie";
Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa dì non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 2); Ritenuto infine che anche la residua doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec