Cassation court dismisses appeal as generic and rejects factual re-evaluation of necessity and mitigation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its generic nature and lack of specific grounds against the lower court's detailed reasoning. The appellant argued for the existence of necessity and statutory mitigation, but the appellate court had already thoroughly rejected these defenses based on the gravity of the offense and the lack of credible justification. Consequently, the court upheld the original judgment, emphasizing that factual assessments regarding necessity and mitigation belong exclusively to the trial court and cannot be re-evaluated on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62 n.1 c.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals against judgments of fact are inadmissible if they are generic and fail to provide specific grounds to contradict the lower court's detailed reasoning on the existence of necessity or statutory mitigation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STABLUM BRUNO nato a BOLZANO il 01/03/1946 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Trento, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla insussistenza dello stato di necessità, sicchè sono inammissibili le censure che investono accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità e sollecitano una alternativa lettura del fatto con riferimento alle ragioni dell'allontanamento, non essendo stata peraltro neppure ritenuta credibile la giustificazione fornita dall'imputato; ritenuto che analoghe considerazioni valgono per il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.1 c.p. e della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis c.p., correttamente escluse per la gravità del fatto (distanza dell'allontanamento e pretestuosità delle giustificazioni), oltre che per i precedenti specifici, quindi per valutazioni proprie del giudizio di merito che non possono dirsi affette da i vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così d -o il giorno 17 maggio 2024 Il Consigl I stensore Il President Ric i 7 4,,,a t; oso Emilia Anna Gi ano