Italian Court dismisses appeals on evidence assessment, ruling appellate court's findings are legally binding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by the De Marco brothers inadmissible. The appellants challenged the appellate court's evaluation of evidence, specifically regarding the credibility of municipal police agents versus Carabinieri officers and the necessity of certain testimonies. The court ruled that the appellate court's detailed reasoning on evidence assessment is legally binding and cannot be re-evaluated by the higher court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals challenging the assessment of material evidence are inadmissible when the court of first instance has provided adequate and logical motivation for its findings, as such evaluations fall within the exclusive competence of the court of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE MARCO FRANCO LUCIANO nato a CORIGLIANO CALABRO il 05/01/1956 DE MARCO TOMMASO nato a CORIGLIANO CALABRO il 11/03/1982 DE MARCO ALESSIO nato a CORIGLIANO CALABRO il 07/12/1989 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento dei reati ascritti ai tre ricorrenti, sulla base della maggiore attendibilità riconosciuta agk agenti operanti (i due agenti della Polizia Municipale), anche per il riscontro dei referti medici, considerata la generale inattendibilità dei testi a discarico e l'intervento successivo ai fatti dei carabinieri(teste Nuzzo); ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso, anche con riferimento al motivo dedotto sulla revoca delle ulteriori deposizioni testimoniali ritenute superflue dal Tribunale, per le condivise valutazioni da parte della Corte di appello, che non possono essere in questa sede censurate perché coerenti con valutazione complessiva delle prove assunte; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità dei ricorsi dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presi