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Ordinanza — n. 21273/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as procedural incapacity and evidence assessment are within lower court's exclusive competence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21273/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giovanni Cupo's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and fines. Cupo argued he lacked procedural capacity due to documented penitentiary treatment and challenged the lower court's evaluation of evidence regarding his threatening behavior. The court rejected these claims, noting the medical documentation was irrelevant to his defense and that assessing the evidence and facts falls exclusively within the appellate court's jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the alleged procedural incapacity is not supported by relevant evidence or when the appeal challenges the factual assessment and evidence evaluation, which remain within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural incapacity evidence assessment appellate jurisdiction inadmissible appeal procedural costs minaccia nel diritto penale concussione azione civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUPO GIOVANNI nato a SAN GREGORIO D'IPPONA il 15/08/1964 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che il primo motivo dedotto in tema di incapacità processuale appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso che i disturbi documentati dalla difesa potessero incidere sulla capacità di partecipare coscientemente al processo, considerato che la documentazione riferita al trattamento penitenziario è palesemente eccentrica rispetto all'assunto difensivo, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e che non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che le deduzioni sviluppate nel secondo motivo di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato ed alla condotta minacciosa posta in essere dal ricorrente per opporsi alla contravvenzione stradale; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ric:orso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannano ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il President