Italian Court dismisses appeal as generic regarding statutory recidiva vs. generic mitigating circumstances balance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific reasoning regarding the statutory balance between generic mitigating circumstances and reiterated recidiva. The appellant argued for reduced sentencing, but the Court found the appeal and lower court's reasoning too generic to challenge the mandatory legal prohibition. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 69 comma 4 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to demonstrate why statutory mitigating circumstances should prevail over reiterated recidiva, given the mandatory legal balance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA In caso di diffusione del sul ricorso proposto da: presente plovvedimento HOUSSARI YOUSSEF nato a SAN FELICE A CANCELLO il 07/12/1986 omette2 le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03in quanto: • disposto d'ufficio avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI n a richiesta di parte imposto dalla legge dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che ha congruamente motivato in merito alle ragioni della esclusa prevalenza delle attenuanti generiche nel bilanciamento con la recidiva reiterata (ostandovi un divieto normativo), ed in merito al trattamento sanzionatorio; ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 comma 4 c.p. è inammissibile perché dedotta genericamente senza adeguatamente illustrare le ragioni per le quali le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute prevalenti sulla riconosciuta recidiva reiterata, stante anche la genericità del motivo di appello sul punto che si limitava a richiedere la riduzione della pena (accolto dalla Corte di appello); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presi