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Ordinanza — n. 21268/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as prescription was irrelevant to penalty recalculation after annulment and remand.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21268/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was the lack of consideration for prescription. The appellant argued that the lower court failed to address the statute of limitations, but the Court noted the judgment only recalculated the penalty following a prior annulment and remand. Consequently, the Court ruled that prescription was irrelevant to the specific issue of penalty adjustment, dismissing the appeal and ordering the appellant to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 648-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.c.: The statute of limitations is irrelevant to a judgment solely recalculating a penalty following an annulment and remand, as the substantive liability has already been irrevocably established.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statute of limitations penalty recalculation annulment and remand irrevocable liability Corte di Cassazione costs of proceedings restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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Art. 648-bis cod. pen.
711/24 PIRA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648-bis cod.
Art. 360 c.p.c.
art. 648-bis cod. pen
711/24 PIRA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRA PERPARIM nato il 15/06/1971 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 711/24 PIRA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, relativo al mancato rilievo dell'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato dal momento che la pronuncia impugnata aveva ad oggetto unicamente la rideterminazione della pena in seguito ad annullamento con rinvio da parte di questa Corte di cassazione, con conseguente irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17