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Ordinanza — n. 21267/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for infounded challenges to statutory minimum sentence calculation with aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21267/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the sentencing calculation regarding aggravated circumstances under Article 628 of the Penal Code. The court ruled that even if one aggravating circumstance was removed, the statutory minimum sentence could not be reduced below the established floor.

Regesto Legislator

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Art. 628, comma 3 e 4, cod. pen.; The removal of a single aggravating circumstance does not permit the reduction of the statutory minimum sentence floor established by the fourth paragraph of the provision.

Parole chiave

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statutory minimum sentence aggravating circumstances criminal appeal inadmissibility sentencing calculation Penal Code Article 628 aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 628, comma 3, cod. pen.
Art. 628, comma 4, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO EMANUELE nato a NAPOLI il 20/04/1991 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 706/24 Russo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.628 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio, avanza censure manifestamente infondate dal momento che il calcolo è stato ben evidenziato dal primo giudice che ha operato la diminuzione sull'art. 628, comma terzo, in ragione delle due aggravanti contestate; il fatto che sia venuta meno una di esse non implica l'eliminazione dei limiti di cui al comma quarto della norma citata che, in ragione della previsione vigente all'epoca del commesso reato, del minimo edittale pari a anni 4 e mesi 6 di reclusione, non avrebbe potuto essere inferiore anche con l'eliminazione di una delle due aggravanti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il