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Ordinanza — n. 21265/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific arguments against first-instance court's reasoning on criminal liability and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21265/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific arguments against the first-instance judgment. The appellant's defense merely recited legal norms without critically engaging with the factual or legal grounds used by the lower court to establish liability and determine the sentence. The court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirement of explicitly articulating and arguing the specific points of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal or cassation petition is inadmissible if it lacks specific grounds, as the appellant must explicitly articulate and argue the critical points regarding the facts or law underlying the contested decision, with the burden of specificity being proportional to the specificity of the original ruling.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal cassation procedure criminal liability proportional specificity motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
694/24 Tomasin OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (declaratoria inammissibilità appello in relazione a condanna per il reato di cui all' art. 368 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 368 cod. pen
694/24 Tomasin OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (declaratoria inammissibilità appello in relazione a condanna per il reato di cui all' art. 368 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASIN LUCIANO nato a LEGNAGO il 09/07/1971 avverso l'ordinanza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; z n. 694/24 Tomasin OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (declaratoria inammissibilità appello in relazione a condanna per il reato di cui all' art. 368 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, deducendone la violazione di legge e il vizio di motivazione perché -a suo avviso- l'atto di appello recava un'adeguata e specifica critica della decisione di primo grado in punto di affermazione di responsabilità e di trattamento sanzionatorio; che questa Corte ha stabilito, a Sezioni unite, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); che nel caso in esame risultano mere enunciazioni, nonché declinazioni di norme prive di un reale nesso critico con l'apparato argonnentativo della decisione di primo grado impugnata, adeguatamente motivata sia in punto di affermazione di responsabilità che di dosimetria della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma Ci euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec