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Ordinanza — n. 21264/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21264/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21264/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANGEMI PIETRO nato a CATANIA il 12/08/1959 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 677/24 - Gangemi Pietro OSSERVA I motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati. In particolare, il primo motivo non si confronta con la sentenza impugnata che dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base della ritenuta responsabilità del ricorrente.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 21264/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati. In particolare, il primo motivo non si confronta con la sentenza impugnata che dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base della ritenuta responsabilità del ricorrente.

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento evasione all'obbligo di contribuzione esenzione dalla pena aiuto all'evasione di detenuti abbandono del procedimento penale persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANGEMI PIETRO nato a CATANIA il 12/08/1959 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 677/24 - Gangemi Pietro OSSERVA I motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati. In particolare, il primo motivo non si confronta con la sentenza impugnata che dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base della ritenuta responsabilità del ricorrente.

A conclusioni analoghe deve giungersi con riferimento al secondo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata in relazione al dolo, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente. Il giudice di appello, dunque, ha correttamente affermato la piena consapevolezza del ricorrente di sottrarsi alle prescrizioni impostegli, con conseguente manifesta infondatezza del relativo motivo di ricorso. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il