Cassation court dismisses appeal regarding non-punishability due to repeated minor violations under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal by Tosku Adenis inadmissible, ruling that the lower court's decision was legally sound. The appellant argued that the trial judge failed to apply the non-punishability provision for particularly minor offenses under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim, affirming that the judge correctly identified the repetition of the conduct as a valid obstacle to the benefit, despite the offenses being minor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis, comma 4, cod. pen.; While compatibility between continued execution and particular minorness exists, the repetition of the conduct constitutes a valid obstacle to the benefit under Article 131-bis, paragraph 4 of the Penal Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSKU ADENIS nato il 01/05/1992 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 669/24 - Tosku Adenis OSSERVA Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato. In particolare, il ricorrente censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., lamentando nello specifico che il giudice di merito si sarebbe limitato "ad escludere la particolare tenuità del fatto sulla base della duplicità delle violazioni della misura" (cfr. p. 2 del ricorso).
Sul punto, tuttavia, la sentenza impugnata risulta immune da censure sul piano logico-giuridico. Invero, posta - in astratto - la compatibilità tra la continuazione e la particolare tenuità del fatto (Sez. Un., n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064), nel caso di specie il giudice di merito ha correttamente valorizzato la ripetizione della condotta quale elemento ostativo, ai sensi dell'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen., al riconoscimento del beneficio. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i