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Ordinanza — n. 21263/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding non-punishability due to repeated minor violations under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21263/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Tosku Adenis inadmissible, ruling that the lower court's decision was legally sound. The appellant argued that the trial judge failed to apply the non-punishability provision for particularly minor offenses under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim, affirming that the judge correctly identified the repetition of the conduct as a valid obstacle to the benefit, despite the offenses being minor.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis, comma 4, cod. pen.; While compatibility between continued execution and particular minorness exists, the repetition of the conduct constitutes a valid obstacle to the benefit under Article 131-bis, paragraph 4 of the Penal Code.

Parole chiave

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non-punishability provision repeated minor violations Article 131-bis Penal Code continuation of execution inadmissible appeal particular minorness obstacle to benefit infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis, comma 4, cod. pen.
In particolare, il ricorrente censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
In particolare, il ricorrente censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., lamentando nello specifico che il giudice di merito si sarebbe limitato "ad escludere la particolare tenuità del fatto sulla base della duplicità delle violazioni della misura" (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 18891 del 27/01/2022
Invero, posta - in astratto - la compatibilità tra la continuazione e la particolare tenuità del fatto (Sez. Un., n. 18891 del 27/01/2022, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSKU ADENIS nato il 01/05/1992 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 669/24 - Tosku Adenis OSSERVA Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato. In particolare, il ricorrente censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., lamentando nello specifico che il giudice di merito si sarebbe limitato "ad escludere la particolare tenuità del fatto sulla base della duplicità delle violazioni della misura" (cfr. p. 2 del ricorso).

Sul punto, tuttavia, la sentenza impugnata risulta immune da censure sul piano logico-giuridico. Invero, posta - in astratto - la compatibilità tra la continuazione e la particolare tenuità del fatto (Sez. Un., n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064), nel caso di specie il giudice di merito ha correttamente valorizzato la ripetizione della condotta quale elemento ostativo, ai sensi dell'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen., al riconoscimento del beneficio. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i