Italian Supreme Court dismisses appeal as facts are non-reviewable and 131-bis leniency is inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for a different factual assessment regarding evidence and the application of Article 131-bis of the Penal Code, but the court found these arguments lacked logical flaws warranting re-evaluation. The court ruled that factual findings are non-reviewable in cassation and that the lower court's exclusion of leniency was based on sound logic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals challenging factual assessments or the application of statutory leniency are inadmissible when the lower court's reasoning is logically sound and free from evident errors, as the Supreme Court cannot substitute its own judgment of fact.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DISTEFANO PIETRO nato a CATANIA il 22/07/1992 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che tutti i motivi sono inammissibili atteso che i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, senza fare emergere alcuna illogicità nelle argomentazioni della motivazione della sentenza impugnata;
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile essendo stata esclusa l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della ritenuta inattendibilità delle giustificazioni addotte dall'imputato sulla base di argomenti che non possono dirsi affetti da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che anche con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporta l'inammissibilità del motivo; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore L