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Ordinanza — n. 21261/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible because appellate court properly evaluated evidence on public official resistance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21261/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant challenged the lower court's finding of resistance to a public official, arguing against the evaluation of evidence. The court ruled that the appellate court correctly assessed the medical reports and agent statements, exercising its exclusive competence to evaluate probative material.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The Court of Cassazione cannot substitute its own judgment for the appellate court's evaluation of evidence regarding the commission of a crime, provided the lower court has given a reasoned and adequate motivation.

Parole chiave

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appeal inadmissibility evaluation of evidence resistance to public official appellate court competence procedural costs facoltà di astenersi dal testimoniare ricusazione del pubblico ministero rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIDELIS PRECIOUS nato il 01/04/1998 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato di resistenza a pubblico ufficiale avendo dato coerentemente pieno credito alla informativa degli agenti operanti stante il riscontro dei referti medici e la scelta del giudizio abbreviato; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presi ente