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Ordinanza — n. 21256/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic and non-compliant with appellate court's factual findings on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21256/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Lobos Aravena inadmissible due to the generic nature of his complaints regarding criminal liability. The appellant's arguments merely repeated those made in the appellate judgment without engaging with the specific factual evaluations conducted by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State Treasury.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal must specifically confront the factual and legal evaluations of the lower court; generic complaints that merely reproduce appellate arguments without engaging with the court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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criminal liability inadmissible appeal generic complaints appellate review procedural costs Cassation jurisdiction factual findings condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOBOS ARAVENA JUAN DAVID nato il 23/06/1970 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 552/24 LOBOS ARAVENA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso, attinenti alla ritenuta responsabilità per il reato contestato, oltre che formulate in termini assai generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/